Art. 8.
(Istruzione scolastica).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni e dei princìpi della presente legge nell'ambito dell'ordinamento scolastico e, in particolare, dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e tenuto conto del processo di informatizzazione delle istituzioni scolastiche.